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	Commenti a: BASTIA UMBRA Rumori e disagi in piena notte: il molino ‘disturba’	</title>
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	<description>Notizie da Bastia U.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 23 Aug 2009 14:55:34 +0000</lastBuildDate>
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		Di: enrico andreozzi		</title>
		<link>https://www.bastia.it/bastia-umbra-rumori-e-disagi-in-piena-notte-il-molino-disturba/#comment-101</link>

		<dc:creator><![CDATA[enrico andreozzi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 14:55:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Ma sì, meglio costruirci 1000 appartamenti, una sala multimediale e un albergo a venti piani, poi anche dall&#039;altra parte fare altrettanto: 1000 appartamenti, un&#039;altra sala multimediale e un altro albergo enorme. Tutto per evitare l&#039;inquinamento da rumore, qui a Bastia siamo campioni d&#039;ecologia, non si scherza mica! :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ma sì, meglio costruirci 1000 appartamenti, una sala multimediale e un albergo a venti piani, poi anche dall&#8217;altra parte fare altrettanto: 1000 appartamenti, un&#8217;altra sala multimediale e un altro albergo enorme. Tutto per evitare l&#8217;inquinamento da rumore, qui a Bastia siamo campioni d&#8217;ecologia, non si scherza mica! 😀</p>
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		Di: La vedetta		</title>
		<link>https://www.bastia.it/bastia-umbra-rumori-e-disagi-in-piena-notte-il-molino-disturba/#comment-100</link>

		<dc:creator><![CDATA[La vedetta]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 07:47:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[Il pastificio, ma che da un pò nun funziona, fortunatamente non viaggia, mentre i motorini smarmittati girano in lungo e in largo e alcuni locali fanno ciò che vogliono, ma nessuno è si è accorto o è intervenuto.  Metto a caso una sentenza (mi sembra calzante) tra le tante: Inquinamento acustico - Art. 9 L. 447/1995 - Ordinanza contingibile e urgente - Natura - Tutela della salute - Art. 32 Cost. - Potere “normalmente” consentito. L’art. 9 primo comma della legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 1995 non va inteso come una mera riproduzione del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dall’ordinamento al Sindaco in materia di sanità ed igiene pubblica, ma deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata - in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art. 32 della Costituzione - allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n° 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane”, sancendo espressamente che esso concreta “un pericolo per la salute umana”. Conseguentemente, l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 deve ritenersi (“normalmente”) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe - D.V.M. (avv. Serafino) c. Comune di Castrignano del Capo (n.c.) - T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I - 24 gennaio 2006, n. 488.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il pastificio, ma che da un pò nun funziona, fortunatamente non viaggia, mentre i motorini smarmittati girano in lungo e in largo e alcuni locali fanno ciò che vogliono, ma nessuno è si è accorto o è intervenuto.  Metto a caso una sentenza (mi sembra calzante) tra le tante: Inquinamento acustico &#8211; Art. 9 L. 447/1995 &#8211; Ordinanza contingibile e urgente &#8211; Natura &#8211; Tutela della salute &#8211; Art. 32 Cost. &#8211; Potere “normalmente” consentito. L’art. 9 primo comma della legge quadro sull’inquinamento acustico n° 447 del 1995 non va inteso come una mera riproduzione del generale potere di ordinanza contingibile ed urgente tradizionalmente riconosciuto dall’ordinamento al Sindaco in materia di sanità ed igiene pubblica, ma deve essere logicamente e sistematicamente interpretata nel particolare significato che assume all’interno di una normativa dettata &#8211; in attuazione del principio di tutela della salute dei cittadini previsto dall’art. 32 della Costituzione &#8211; allo scopo primario di realizzare un efficace contrasto al fenomeno dell’inquinamento acustico, tenendo nel dovuto conto il fatto che la Legge n° 447/1995 (nell’art. 2 primo comma lettera “a”) ha ridefinito il concetto di inquinamento acustico, qualificandolo come “l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o nell’ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane”, sancendo espressamente che esso concreta “un pericolo per la salute umana”. Conseguentemente, l’utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall’art. 9 della Legge 26 Ottobre 1995 n° 447 deve ritenersi (“normalmente”) consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest’ultimo rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la Legge quadro sull’inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo “ordinario” che consenta di ottenere il risultato dell’immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti. Pres. Ravalli, Est. D’Arpe &#8211; D.V.M. (avv. Serafino) c. Comune di Castrignano del Capo (n.c.) &#8211; T.A.R. PUGLIA, Lecce, Sez. I &#8211; 24 gennaio 2006, n. 488.</p>
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