Bastia

Ordinanze del Sindaco, relativamente alla regolamentazione di vendita alcolici e bevande durante gli incontri di calcio presso lo Stadio Comunale e per i festeggiamenti del Palio de S. Michele.

Immediatamente esecutive due Ordinanze del Sindaco, relativamente alla regolamentazione di vendita alcolici e bevande durante gli incontri di calcio presso lo Stadio Comunale e per i festeggiamenti del Palio de S. Michele.

Sono state emesse in questi giorni dall’Ufficio Settore Polizia e Att. Produttive due Ordinanze a firma del Sindaco.

Nello specifico, si tratta della Ord. N. 70, del 9/9/2014:

Ordinanza contingibile e urgente di divieto vendita alcolici di qualsiasi gradazione e bevande in bottiglie di vetro e lattine durante gli incontri di calcio nello Stadio comunale di Bastia Umbra.
Di seguito, si riportano alcuni stralci della suddetta ordinanza:

“,,,Considerata la necessità di assicurare il corretto svolgimento delle manifestazioni calcistiche, e di prevenire situazioni di criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche e superalcoliche nella zona dello stadio, che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;
Dato atto, altresì, dei gravi disordini verificatisi durante l’incontro dello scorso 6 aprile, durante i quali un tifoso ha riportato lesioni gravissime;
Vista il verbale della riunione tenuta il giorno 15/04/2014, presso la sede Comunale, alla quale erano presenti il Sindaco, il dirigente del Commissariato di Assisi, la Polizia Municipale, i Carabinieri ed i rappresentanti della società di Calcio Bastia, dalla quale è emersa la necessità di adottare un’ordinanza sindacale atta a salvaguardare le primarie esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
Vista la richiesta del Commissariato di Assisi, di estendere all’intero campionato le misure straordinarie adottate con propria ordinanza n. 31 del 17.04.2014, a seguito dei fatti sopra riportati
Rilevata pertanto l’opportunità di adottare misure che impediscano il verificarsi di situazioni pericolose, determinate dall’abuso di alcolici e dall’uso improprio di contenitori di vetro e lattine, anche all’esterno dello Stadio Comunale;
O R D I N A

• per le ragioni in premessa, ai titolari degli Esercizi Pubblici e degli esercizi commerciali ubicati all’esterno nella zona circostante lo Stadio Comunale, durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2014/2015, per un periodo che va dalle due ore precedenti l’inizio della partita a un’ora dopo la fine della stessa, il divieto assoluto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, anche in contenitori;

• gli esercizi abilitati alla ristorazione tradizionale potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori, durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto;

• è ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell’area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati e bevande di qualsiasi gradazione contenute in lattine e vetro, sia per uso personale che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito. “

 

 

E della

Ordinanza N. 88 del 16/9/2014:Limitazioni nella vendita e somministrazione di bevande in occasione dei festeggiamenti patronali di San Michele a tutela della pubblica incolumità.
Di seguito, alcuni stralci della Ordinanza:
“Visto che con cadenza annuale, nel periodo compreso tra il 18 e il 30 Settembre si svolgono i festeggiamenti del Patrono con manifestazioni in P.zza Mazzini che richiamano un folto pubblico;
Considerato il clima di sfida che anima i quattro rioni partecipanti alle manifestazioni;
Richiamata la propria precedente ordinanza n. 81 del 19.09.2013, emessa per la tutela della pubblica incolumità nella suddetta occasione;
Ritenuto che sussistano i presupposti di necessità ed urgenza atti a giustificare e motivare l’emissione del presente provvedimento allo scopo di intervenire a tutela della pubblica e privata incolumità;
L’organizzazione dell’Ente Palio avrà l’onere di far ispezionare accuratamente la tribuna, prima dell’inizio di ogni manifestazione, per rimuovere eventuali bottiglie di vetro, lattine o altri rifiuti.
Per tutta la durata dei festeggiamenti Patronali, a partire dalle ore 20.00 e fino alla chiusura, dal 18 al 29 Settembre 2014, l’osservanza delle seguenti disposizioni, per i motivi esplicitati in premessa:
Ai pubblici esercizi e agli eventuali ambulanti operanti all’interno del Centro Storico e zone limitrofe di vendere per asporto o servire qualsiasi bevanda in bicchieri a perdere (plastica, carta o similari) e non in bottiglie, lattine o altri contenitori analoghi (le bottiglie in plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del relativo tappo di chiusura).
E’ vietato a chiunque introdurre bevande, se non con le modalità sopra indicate, in P.zza Mazzini, sia per uso personale, che con l’intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito, nel corso degli spettacoli previsti in occasione delle festività organizzate dall’Ente Palio per S. Michele.
Per gli esercizi abilitati anche alla ristorazione operanti all’interno del Centro Storico e Zone Limitrofe, il divieto di cui sopra è limitato alla sola attività complementare di bar, a condizione che, nel periodo su indicato, le bevande siano somministrate esclusivamente con i pasti serviti ai tavoli, e non al banco, rimanendo comunque tassativamente precluso l’asporto.
L’inottemperanza alle disposizioni contenute all’interno della presente ordinanza contingibile ed urgente, di cui al citato art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono punite con la sanzione penale di cui all’art. 650 c.p.
Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all’osservanza della presente ordinanza, essendo fatto obbligo a chiunque spetti di rispettarla e farla rispettare.”

 

Ufficio Staff del Sindaco

Bastia Umbra, 18 settembre 2014

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