Essendo necessario intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di zanzare,  anche in considerazione del fatto che l’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle stesse,  è necessario esercitare la lotta alle zanzare agendo principalmente attraverso la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi. Per tale motivo  l’Amministrazione comunale intende adottare e porre in essere tutte le misure idonee e necessarie a controllare, contenere e diminuire il fenomeno infestante; in questo ambito,  il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, in collaborazione con la competente Azienda USL, volte a informare e sensibilizzare i cittadini, sui corretti comportamenti da adottare anche attraverso l’uso di strumenti già predisposti e messi a disposizione dalla Regione Umbria e/o dai Servizi sanitari locali.Considerato che i luoghi in cui le zanzare depongono le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante, è stata pubblicata  l’ordinanza n. 99 in data 23 aprile con cui il Sindaco

 ORDINA che” nel periodo compreso tra il primo del mese di aprile ed il 31 del mese di ottobre di ogni anno:

1. A tutti i cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, ecc. …, di:

a) non abbandonare negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, sottovasi e vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d’acqua stagnante anche temporanea;

b) di eliminare negli orti, nei giardini e nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati, ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l’uso effettivo (annaffiatoi, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l’acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;

c) prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane o in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori. Qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l’acqua accumulatasi;

d) trattare l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l’agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l’avvenuto trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente;

2. A tutti gli amministratori di condomini di:

comunicare entro il 30 di aprile, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n.1, via fax al n. 075/5412460 oppure per e-mail zanzara@uslumbria1.it, l’elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua gli interventi ed il prodotto utilizzato. Il trattamento può essere effettuato anche autonomamente;

3. Ai gestori di depositi, anche temporanei, di pneumatici per attività di riparazione, generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di:

a) provvedere, nel caso di impossibilità di procedere ad una idonea copertura degli pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;

b) comunicare, in questo caso, almeno 48 ore prima dell’intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n.1 via fax al n. 075/5412460 oppure e-mail zanzara@uslumbria1.it, che provvederà ai controlli necessari;

4. Ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento di rifiuti di:

a) adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua; b) provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;

5. A coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli di:

svuotare completamente ogni 2-3 giorni le vasche utilizzate come abbeveratoio per gli animali e trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui; i trattamenti possono essere effettuati da Ditte specializzate oppure in proprio.

L’Ordinanza avverte che:

a) la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

b) la mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

dispone inoltre che:

 a) l’attività di vigilanza e controllo sull’esecuzione del presente provvedimento e l’applicazione delle sanzioni ai trasgressori sono demandate al Corpo di Polizia Locale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria n. 1 – Servizio Controllo Organismi Infestanti – nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

b) la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e tramite riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;

d) relativamente all’anno 2020 la presente Ordinanza è efficace dal giorno della pubblicazione e il termine del 30 aprile, di cui al punto 2), è posticipato al 31 maggio 2020″.

L’ Ordinanza in forma integrale è pubblicata all’Albo Pretorio on line, all’interno del sito del Comune di Bastia Umbra, consultabile al seguente indirizzo www.comune.bastia.pg.it sezione Ordinanze, (numero 99 del 23 aprile 2020).

Bastia Umbra, 24 Aprile  2020                                               Ufficio Stampa del Sindaco

Loading

comments (0)

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.