La multa tre anni fa per un chilometro orario oltre il limite
BASTIA UMBRA
I cittadini di Bastia Umbra continuano a vincere la loro battaglia contro le multe. Dopo quelle del T-Red in città, a finire ko è anche il Comune di Cagli per un autovelox non omologato e che per un solo chilometro orario in più oltre il limite aveva multato una professionista bastiola.
I fatti risalgono all’anno 2022 quando la ricorrente, una professionista di Bastia Umbra, si è vista notificare da parte della polizia municipale del Comune di Cagli un verbale per eccesso di velocità (limite 70 km\h). L’accertamento è stato compiuto mediante un autovelox Kria T-Exspeed V 2.0 in località Cagli direzione Pesaro. A occuparsi del caso è l’avvocato Gian Marco
Abeltino: “Appreso che l’autovelox impiegato dal Comune di Cagli non era omologato ho deciso di fare ricorso al giudice di pace di Urbino che nel 2023 ha accolto il ricorso della professionista disponendo l’annullamento del verbale impugnato e compensando le spese tra le parti. La ricorrente, pur avendo sostenuto le spese di iscrizione a ruolo e legali, si era comunque detta soddisfatta: se non fosse che, dopo circa sei mesi, è arrivata , da parte del Comune di Cagli, la notifica del ricorso in appello”.
Nella battaglia tra legali, a prevalere è stata la tesi difensiva: “Facendo mio l’orientamento dominante nella giurisprudenza della suprema Corte di cassazione – continua – ho sostenuto
che la legge è estremamente chiara nell’affermare, in tema di accertamento della violazione dei limiti di velocità, all’articolo 142 comma 6 del codice della strada, che per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova soltanto le risultanze di apparecchiature debitamente omologate; e nonostante l’avvocatura dello Stato con un parere e il ministero con una circolare ad hoc abbiano cercato di sostenere la tesi della equipollenza delle procedure di omologazione e approvazione, al fine di ‘salvare’ gli
accertamenti compiuti a mezzo degli autovelox non omologati, le due procedure differiscono in maniera sostanziale perché – conclude il legale – solo la procedura di omologazione è in grado di garantire la perfetta funzionalità e l’affidabilità dello strumento impiegato”. Il tribunale di Urbino, dunque, ha rigettato l’appello del Comune di Cagli confermando la sentenza del
giudice di pace di Urbino e rimarcando il fatto che l’unico strumento idoneo a garantire la regolare rilevazione della velocità è esclusivamente l’apparecchio omologato.
F. P.
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