LA STORIA

Bastia Umbra la battaglia di una madre cinquantenne contro gli abusi dell’ex coniuge

Una figlia minore «cui si è sottratto all’obbligo di assistenza materiale». Un non esserci dunque non solo come padre da un punto di vista affettivo, cosa già difficile da comprendere nonostante la separazione in atto con la moglie, ma anche da un punto di vista dell’obbligo di provvedere materialmente al mantenimento di una figlia minore la cui unica “colpa” è quella di trovarsi a vivere una situazione difficile e più grande di lei. Succede a Bastia. Con una donna che dopo quattro anni di assenza da parte dell’ex marito per quelli che sono gli obblighi «di natura economica» disposti dal tribunale civile di Perugia a ottobre del 2020 a seguito di una causa di separazione iniziata nel 2017, ha deciso di dire basta a questo stato di cose e chiedere che assieme alla condanna dell’ex marito per violazione degli obblighi di assistenza familiare (per cui è imputato e per cui rischia qualche anno di condanna) venga anche riconosciuto il risarcimento dei danni dovuti all’assenza materiale dell’ex marito nel mantenere la figlia minorenne. La donna, cinquantenne, ha infatti deciso di rivolgersi all’avvocato Gianni Dionigi per assisterla come parte civile nel processo in atto nei confronti dell’ex marito. Nelle carte dell’inchiesta si legge come venga ipotizzato il reato in quanto «con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso» l’ex marito «si sottraeva all’obbligo di assistenza materiale inerente alla potestà genitoriale nei confronti della figlia minore, facendole mancare i mezzi di sussistenza, e in particolare omettendo di corrisponderle qualsiasi contributo per il mantenimento ed in alcune occasioni corrispondeva un importo irrisorio (circa 160 euro al mese)».L’uomo avrebbe violato «gli obblighi di natura economica stabiliti dal tribunale civile di Perugia» omettendo «di corrispondere per il mantenimento della figlia minore la somma di 250 euro al mese e il 50 per cento delle spese di carattere straordinario sostenute per la predetta minore e in alcuni mesi versava soltanto parzialmente l’importo stabilito». Mi. Mi.

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