A maggio si era reso protagonista di atti aggressivi nei confronti delle forze dell’ordine durante la partita con il Trestina

Sentenza confermata per l’ultrà del Bastia: 3 anni senza partite e per un anno firma in caserma
La decisione Per il Collegio gli episodi “incriminati” sono stati dimostrati

di UMBERTO MAIORCA

BASTIA – Divieto di frequentare per tre anni stadi, manifestazioni sportive, stazioni di treni e bus dalle quali partano convogli di tifosi o arrivino squadre di calcio. È quanto disposto dal questore di Perugia e confermato dal Tribunale amministrativo a carico di un tifoso del Bastia “individuato come uno dei tifosi del Bastia resisi responsabili, in data 10 maggio 2009, di episodi di violenza prima e durante lo svolgimento dell’incontro Trestina – Bastia, gara di andata valevole per i play-off del Campionato regionale di Eccellenza”. Dopo quei fatti gli era stato vietato al ricorrente “di accedere in tutti luoghi in cui si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di coppa Italia, coppe internazionali campionato e amichevoli alle quali partecipino squadre di calcio militanti in campionati nazionali professionistici e dilettantistici regolarmente iscritte alla Figc, nonché ai luoghi antistanti gli stadi in occasione delle partite in cui partecipino le predette squadre, alle stazioni ferroviarie interessate all’arrivo e partenza dei convogli delle tifoserie, in occasione dei citati incontri ai piazzali adibiti alla partenza, arrivo e sosta degli auto veicoli che trasportino le tifoserie medesime, per la durata diannitre”.Al tifoso era stato imposto di “comparire presso gli uffici del comando stazione carabinieri di Bastia Umbra in occasione di tutti gli incontri ufficiali di calcio del Bastia calcio, nell’arco dei 20/30 minuti l’inizio del secondo tempo dello svolgimento di ogni gara. La prescrizione avrà la durata di anni uno”. Contro il Daspo aveva fatto ricorso.
Il collegio dei giudici ha preso in esame i verbali della polizia, dai quali risulta che “al fine di evitare pericolose commistioni tra le due tifoserie ed attesa l’inadeguatezza del campo la polizia aveva predisposto un cordone di operatori in modo da separare fisicamente le due tifoserie. Durante tutto l’incontro diversi tifosi del Bastia tenevano una condotta tale da cercare di incitare gli altri alla violenza”. Quanto alla condotta del tifoso “risulta che, terminato l’incontro, uno dei tifosi del Bastia, abbia sputato su una vettura di servizio della polizia” e che era “tra i tifosi della squadra del Bastia che hanno partecipato al tentativo di forzare il cordone di sicurezza tra le tifoserie avversarie costituito dalle forze dell’ordine”. Il tifoso ha sempre professato la propria “estraneità ad episodi di violenza”, lamentato “che il divieto irrogatogli abbia un’ampiezza tale da renderne impossibile il rispetto; e che, comunque, anche sotto il profilo della durata, abbia una portata afflittiva eccessiva e sproporzionata”.
Il Collegio ha rilevato che iòl “provvedimento che impone al ricorrente di comparire in determinati giorni e orari presso l’ufficio di polizia incide sulla libertà personale ed è pertanto soggetto a convalida da parte dell’autorità giudiziaria e non del giudice amministrativo”. Riguardo al divieto di accesso il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto in quanto la partecipazione agli atti di violenza è stato ampiamente dimostrato.

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